Art. 116 Procura federale
1. La Procura federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti ad eccezione di quelle attribuite agli organi del CONI per le violazioni in materia di doping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di uno o più Procuratori aggiunti e di Sostituti Procuratori eventualmente anche assegnati alle Sezioni interregionali previste dall'art. 117. Uno dei Procuratori aggiunti è il Procuratore federale interregionale e svolge le funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni interregionali.
3. Il numero dei Procuratori aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto.
4. I Procuratori aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale; i Procuratori aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni interregionali coadiuvano il Procuratore federale interregionale. I Procuratori aggiunti ed i Procuratori aggiunti alle Sezioni interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore federale ed il Procuratore federale interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.
5. La Procura federale si avvale di collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente attività inquirente.