Art. 117 bis Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, “giovani dilettanti”, “giovani di serie” e dei “giocatori/giocatrici di Calcio a 5”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali. 

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista, "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" possono tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata dalla società o dal calciatore/calciatrice presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o Leghe di competenza delle Società interessate, entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione o nel diverso termine previsto dall'Accordo Collettivo.

4. I calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

NORMA TRANSITORIA: Il comma 4 entra in vigore dal 1° luglio 2024. Per la stagione sportiva 2023/2024 i calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente fino al 5 Gennaio 2024.