Art. 117 Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof”

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

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