Art. 12 – Comunicazioni - FIPAV -

1. Tutti gli atti del procedimento e dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa è obbligatorio comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.

2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso l'affiliato di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, l'affiliato e i soggetti chiamati a eseguire la comunicazione sono sanzionabili, fino alla radiazione nelle ipotesi di estrema gravità. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.

3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto, anche prima del deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.

4. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate e conservate per almeno un anno nel sito internet istituzionale della Federazione in apposito "Albo" di agevole accesso e, in ogni caso, con link alla relativa pagina accessibile dalla home page. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente a quello della pubblicazione sull'Albo dell'Organo decidente della decisione e delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.