Art. 12 – Società rinunciatarie e/o non ammesse per mancanza dei requisiti alla Superlega 2023/2024

1. La rinuncia al Campionato deve essere comunicata alla Lega, a mezzo Pec, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2023. Le Società che entro la data indicata nel comma che precede abbiano rinunciato, avendone diritto, a presentare domanda di ammissione alla SuperLega, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro la medesima data del 13/06/2023, avranno diritto ad essere ammesse al Campionato di Serie A2, anche se il numero di squadre partecipanti a tale Campionato fosse dispari e/o superiore a 14, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissione previsti dal Regolamento relativo a tale Campionato.

2. Le Società che non siano state ammesse al Campionato di SuperLega per mancanza di requisiti potranno, previa richiesta da inoltrare alla FIPAV e per conoscenza alla Commissione entro due giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento di non ammissione, potranno essere ammesse, mantenendo tutti i diritti sportivi, al primo Campionato successivo a quello di spettanza.

3. Gli atleti della Società che si trova in una delle fattispecie previste dai commi che precedono e che venga ammessa al Campionato di Serie B saranno liberi di tesserarsi in favore di qualsiasi altro sodalizio affiliato, fermo restando il diritto della Società di precedente tesseramento di introitare le indennità previste dal Regolamento in materia che dovrà essere versato dalla Società di nuovo tesseramento dell'atleta richiedente.

4. Le Società che dovessero rinunciare all'ammissione alla SuperLega in un periodo diverso da quello innanzi indicato saranno retrocesse al primo Campionato a libera iscrizione con la perdita di tutti i diritti spettanti sugli atleti tesserati e con l'obbligo del pagamento, a favore della Lega, di una sanzione pari all'importo della garanzia stabilita per il Campionato a cui hanno rinunciato.