Art. 12 Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: 

 a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65; 

 b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92; 

 c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 

 d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9; 

 f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi». 

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021 

MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Lamorgese, Ministro dell'interno Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Franceschini, Ministro per i beni e le attivita' culturali Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie 

 Visto, 

il Guardasigilli: 

Cartabia