Art. 12 bis. Collegio di Garanzia dello Sport

1. È istituito presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport, organo di ultimo grado della giustizia sportiva, cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle assunte dal Giudice sportivo o dalla corte sportiva d'Appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro.

2. È ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

3. Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia all'organo di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

4. Il Collegio di Garanzia dello Sport è costituito in sezioni e composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da Presidenti di sezione e da consiglieri. Le sezioni sono investite di competenza diversificata per materia, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento di cui al comma 8 del presente articolo.

4bis. Nell'ambito del Collegio di Garanzia dello Sport è inoltre istituita la Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, di cui al successivo comma 12 ter, allo scopo di garantire il regolare e corretto svolgimento delle stesse.

5. Il Collegio di Garanzia dello Sport svolge anche funzioni consultive per il CONI e, su richiesta presentata per il tramite del CONI, per le singole Federazioni sportive. Per lo svolgimento delle funzioni consultive, il Regolamento di cui al comma 8 assicura adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

6. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

7. Il Presidente e il Vice Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. I componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sono eletti dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera u1) - i.), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, all'esito di una selezione tramite una procedura comparativa, svolta dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 ter e disciplinata dal Regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, lettera o4). Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. All'atto della nomina, il Presidente e i componenti del Collegio di Garanzia dello Sport sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.

7bis. Vista l'emergenza dovuta alla pandemia in atto da COVID-19 ed in considerazione della comprovata difficoltà di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport a causa della carenza di organico, su istanze del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport possono essere nominati, nelle more della definizione della procedura comparativa di cui all'art. 13 ter, comma 3, lett. b) e nel numero massimo di dieci, ulteriori componenti individuati dalla Commissione di Garanzia degli Organi di Giustizia, di Controllo e di Tutela dell'Etica Sportiva ai sensi dell'art. 13 ter, comma 3, lett. c). Tali ulteriori componenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. u1) - ii) e dell'articolo 12 ter, comma 3, e decadono allo scadere del mandato dei componenti ordinari.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento del Collegio di Garanzia dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Collegio della Garanzia dello Sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dal Coni