Art. 12 - Codice di comportamento sportivo

1. Tutti i componenti (Atleti e Staff) delle Squadre Nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

2. Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I., segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.
3. Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it.