Art. 12 Consiglio centrale

1. Il Consiglio centrale è composto dai componenti del Comitato nazionale, dai Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano (o dai loro Vice presidenti in caso di impedimento), nonché dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione esperti legali, dai componenti del Comitato dei garanti e dal responsabile del Servizio ispettivo nazionale, dall'ultimo Presidente eletto uscente dell'AIA e dai Delegati effettivi degli Ufficiali di gara.

2. Il Consiglio centrale si riunisce almeno due volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'AIA, con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l'ordine dei lavori.

3. Il Consiglio centrale svolge funzioni di organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno ed è altresì organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare proposte operative al Comitato nazionale.

4. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente dell'AIA, senza diritto di voto, altri associati in relazione al loro specifico incarico ed alle materie all'ordine del giorno previsto.