art. 12 Dell’integrazione degli organi elettivi
In caso di dimissioni o decadenza di componenti gli organi direttivi in numero tale da non dar luogo alla decadenza dell'intero organo, gli statuti possono prevedere l'integrazione dell'organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purchè questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un congresso/assemblea straordinario entro un congruo termine dall'evento che ne ha compromesso le funzionalità.