Art. 12 Distribuzione delle risorse

1. Le Leghe, con funzioni rappresentative delle società associate, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto degli interessi sportivi di tutte le componenti, stipulano gli accordi attinenti alle rispettive competizioni aventi ad oggetto la cessione centralizzata dei diritti di immagine e di diffusione radiotelevisiva e con altri mezzi di comunicazione e messa a disposizione del pubblico. Le Leghe stipulano altresì ogni altro accordo commerciale attinente allo sfruttamento commerciale delle rispettive competizioni, ferma la titolarità dei diritti specifici delle società. I ricavi derivanti dai predetti accordi sono distribuiti con modalità perequative che perseguano l'equilibrio competitivo in ciascun campionato, con una quota destinata allo sviluppo delle attività di calcio giovanile delle società partecipanti ai campionati da cui derivano tali ricavi.

2. Le risorse derivanti dalle squadre nazionali sono destinate alle esigenze del bilancio federale, che dovrà prevedere anche progetti definiti, mirati allo sviluppo tecnico del calcio nazionale con particolare riferimento al calcio giovanile. Le misure economico-finanziarie riferentisi al regime assicurativo anti-infortunistico relativo ai calciatori convocati per le squadre nazionali e alla posizione delle società di appartenenza sono decise dal Comitato di presidenza, il quale si avvale di un apposito ufficio tecnico.

3. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la FIGC può avvalersi di società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono nominati su designazione del Presidente federale, sentito il Comitato di presidenza.