Art. 12 - Dovere di segnalazione

1. I tesserati, i tecnici, gli istruttori, gli ufficiali di gara ed in generale tutto il personale coinvolto nell'ambito federale che vengano a conoscenza di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso, sopraffazione o sopruso, in ogni ambito e per qualsiasi motivazione inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Ufficio del Procuratore federale ed all'Ufficio per la tutela.

2. L'Ufficio per la tutela procede senza indugio ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, pianificando ove ritenute utili o necessarie attività ispettive. L'Ufficio accerta se si è effettivamente verificata la fattispecie segnalata ed individua il responsabile della violazione; accerta inoltre che la segnalazione sia stata ricevuta anche dall'Ufficio del Procuratore federale.

3. Le segnalazioni scritte devono contenere ogni circostanza nota al segnalante, utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei soggetti coinvolti.