Art.12) EFFETTI DELLA PROCURA NEI CONFRONTI DELLA LEGA - Regolamento Agenti Sportivi della Lega Pallavolo Serie A Maschile
1. Ai fini delle procedure previste dai vari regolamenti di Lega è consentita la partecipazione solo di agenti iscritti nell'apposito elenco.
2. Ove l'agente sia dotato di poteri di rappresentanza potrà sottoscrivere in conto del proprio patrocinato atti transattivi, quietanze, liberatorie presso i competenti organi di Lega.