Art. 12 - Elezione suppletiva dei Vice Presidenti d’area della L.N.D.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Vice Presidente d'area della L.N.D. si procede a nuove elezioni secondo la seguente procedura:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 7 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica ai Comitati appartenenti all'area territoriale interessata la cessazione della carica, con invito, ad ogni singolo Comitato, di designare, per mezzo del Consiglio Direttivo, un candidato entro il termine all'uopo indicato.

2) I soggetti come sopra designati divengono candidati alla carica qualora ottengano le designazioni minime previste dall'art. 8, lett. c), del presente Regolamento. Qualora, entro 3 mesi dall'invito alla designazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, nessuno dei soggetti designati raggiunga gli anzidetti quorum, questi saranno diminuiti di una unità, passando da 3 a 2.

3) Individuati i candidati, la Lega Nazionale Dilettanti convocherà l'Assemblea elettiva, cui partecipano con diritto di voto esclusivamente i Delegati dei Comitati appartenenti all'area territoriale interessata. Non partecipano alla predetta votazione i Delegati di spettanza della Divisione Calcio a Cinque, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.

Il Vice Presidente d'area resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico, a conclusione del quale avrà luogo la nuova elezione per cui varranno le procedure ordinarie.