Art. 12 Fonte di normazione secondaria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' emanata la disciplina di attuazione e integrazione delle norme contenute nel presente decreto.
2. Nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo internazionale, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in accordo con il CIP, emana il Codice etico degli agenti sportivi, volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza e correttezza nell'attivita' degli agenti sportivi, nonche' a prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attivita' di questi ultimi sia esercitata in forma societaria, prevedendo altresi' modalita' di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarita' e la trasparenza. La violazione delle disposizioni del Codice etico e' fonte di responsabilita', anche disciplinare, per l'agente sportivo.