Art. 12 Principio di libera prestazione delle attività sportive


1. Gli statuti devono riconoscere il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.

2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato. Gli statuti dovranno prevederne la congrua e ragionevole durata. Le condizioni e le modalità di svincolo sono disciplinate nei Regolamenti organici, in relazione alle peculiarità delle singole discipline sportive.

3. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del Coni per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato. Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Il tesseramento dei soggetti di cui al comma 3. è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.