ART. 12 PUBBLICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI DELLA LEGA
1. Tutte le deliberazioni che interessano l'attività sportiva ed organizzativa della Lega sono portate tempestivamente a conoscenze di tutte le società della Lega a mezzo di comunicati ufficiali che vengono pubblicati sul sito ufficiale della Lega e diffusi attraverso la posta elettronica. La pubblicazione sul sito ufficiale della Lega e la diffusione attraverso posta elettronica hanno valore di notifica ad ogni effetto a decorrere dal primo giorno non festivo dalla loro pubblicazione e diffusione.