Art. 12 quater. Procura generale dello sport

1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura generale dello sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. A tal fine sono istituiti presso la Procura Generale dello Sport il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive.


2. Il capo della procura federale deve inviare alla Procura generale dello sport una relazione periodica, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento di cui al comma 8, sull'attività della procura federale e su tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale.

3. Il capo della procura federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati e dell'intenzione di procedere all'archiviazione. La Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici. 


4. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, la Procura generale dello sport può avocare, con provvedimento motivato, l'attività inquirente non ancora conclusa. Il potere di avocazione può essere altresì esercitato nei casi in cui emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.


5. In tutti i casi in cui la Procura generale dello Sport abbia disposto l'avocazione dell'attività di indagine, il Procuratore generale dello sport applica alla procura federale uno dei procuratori nazionali dello sport di cui al comma 7 ai fini dell'esercizio della relativa attività inquirente e requirente, anche in sede dibattimentale. L'applicazione dura fino alla conclusione dei gradi di giustizia sportiva relativi al caso oggetto dell'azione inquirente avocata.

6. Il Procuratore generale dello Sport è scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, i Prefetti, in servizio o a riposo. Il Procuratore generale dello sport è eletto dal Consiglio Nazionale del Coni, su proposta della Giunta del Coni ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u), con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto. Il curriculum vitae e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni. Il Procuratore generale dello sport dura in carica quattro anni ed è rinnovabile per due soli mandati consecutivi.

7. La Procura generale dello sport è composta, oltre che dal Procuratore generale dello sport, dai procuratori nazionali dello sport nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale dello sport, in numero non superiore a trenta, tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. L'elenco dei componenti della Procura generale dello sport è pubblicato nel Registro unico dei Giudici dello sport.

8. Le regole di organizzazione e di funzionamento della Procura generale dello sport sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Coni a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La tipologia dei dati contenuti nei Registri indicati al comma 1 del presente articolo, la loro comunicazione, l'accesso agli stessi e ogni trattamento connesso sono disciplinati da apposito Regolamento normativo.

9. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Procura generale dello sport si avvale di uffici e di personale messi a disposizione dal Coni.