Art. 13 Rappresentanza dei minori - Agenti FIFA -
1. Un approccio (e/o la successiva stipula di un contratto di Rappresentanza) a un minore o al suo tutore legale in relazione a qualsiasi Servizio di Agente di Calciatori può essere effettuato solo non più di sei mesi prima che il minore raggiunga l'età in cui può firmare il suo primo contratto professionale in conformità con la legge applicabile nel paese o territorio in cui il minore sarà impiegato. Questo avvicinamento può avvenire solo dopo aver ottenuto l consenso scritto del tutore legale del minore.
2. Un Agente di calcio che desideri rappresentare un minore o rappresentare un club in una transazione che coinvolge un minore deve prima completare con successo il corso CPD designato sui minori e soddisfare qualsiasi requisito per rappresentare un minore stabilito dalla legge applicabile nel paese o territorio dell'associazione membro in cui il minore sarà impiegato.
3. Un accordo di rappresentanza tra un agente di calcio sarà esecutivo solo se:
a) l'Accordo di Rappresentanza soddisfa i requisiti minimi previsti dall'articolo 12, paragrafo 7;
b) l'Agente di calcio ha rispettato i paragrafi 1 e 2 del presente articolo;
c) l'Accordo di rappresentanza sia firmato dal minore e dal suo tutore legale, come previsto dalla legge applicabile nel paese o territorio dell'associazione membro in cui il minore sarà impiegato.
4. Qualsiasi violazione del paragrafo 1 sarà sanzionata, come minimo, con un'ammenda e una sospensione della licenza di agente di calcio fino a due anni.