Art. 12 Rappresentazione - Agenti FIFA -

1. Un Agente di calcio può prestare i servizi di Agente di calcio per un cliente solo dopo aver stipulato un accordo di rappresentanza scritto con tale Cliente. 

2. Solo un Agente di Calcio può approcciare un potenziale cliente o stipulare un Contratto di Rappresentanza con un cliente per la fornitura di servizi di Agente di Calcio. 

3. L'accordo di rappresentanza stipulato tra una persona e un agente di calcio non può superare i due anni. Tale durata può essere prorogata solo con un nuovo accordo di rappresentanza. Qualsiasi disposizione di rinnovo automatico o qualsiasi altre disposizioni che intendono estendere qualsiasi termine dell'Accordo di rappresentanza oltre il periodo massimo, saranno nulle e prive di effetto. 

4. Un Agente di calcio può stipulare un solo Contatto di Rappresentanza alla volta con lo stesso individuo. Prima di stipulare un Contratto di Rappresentanza con un individuo, o prima di modificare un Contratto di Rappresentanza esistente con un individuo, l'Agente di calciatori deve: 

a) informare per iscritto che dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di avvalersi di una consulenza legale indipendente in relazione all'Accordo di rappresentanza; 

b) ottenere la conferma scritta dell'individuo che ha ottenuto o deciso di non avvalersi di tale consulenza legale indipendente. 

5. Un contratto di rappresentanza stipulato tra entità ingaggiante (squadra che acquista) o un'entità rilasciante (squadra che vende) e un Agente di Calcio non è soggetto ad una durata massima. 

6. Un Agente di calcio può stipulare più Contratti di Rappresentanza con al stessa entità ingaggiante (squadra che acquista) o entità cedente (squadra che vende) in qualsiasi momento, a condizioni che tali contratti si riferiscano a transazioni diverse. 

7. Un contratto di rappresentanza è valido solo se contiene i seguenti requisiti minimi: 

a) i nomi delle parti; 

b) la durata; 

c) l'importo della commissione di servizio dovuta all'Agente di Calcio; 

d) la natura dei servizi di agente di calcio da fornire; 

e) le firme delel parti. 

8. Un Agente di calciatore può prestare i servizi di Agente di calciatori e gli altri servizio solo per una parte di un'operazione, fatta salva l'unica eccezione di cui al presente articolo: 

a) doppia rappresentanza consentita: un agente di calcio può prestare Servizi di Agente di calcio e altri servizi per un individuo (calciatore) o per un'entità ingaggiante (squadra acquirente) nell'ambito delle stessa operazione, a condizione che entrambi i clienti abbiano dato il loro preventivo ed esplicito consenso scritto.  

9. Un Agente di calcio non può, in particolare, prestare servizi di Agente di Calcio o altri servizi nella stessa operazione per: 

a) un'entità rilasciate (squadra cedente) o una persona fisica (calciatore); 

b) un'entità rilasciate (squadra cedente) e un'entità coinvolta  (squadra acquirente); 

c) tutte le parti nell'ambito della stessa operazione (squadra cedente, calciatore e squadra acquirente). 

10. Un Agente di Calciatori e un Agente di Calciatori collegato non possono prestare servizi di agente di calciatori o altri servizi per clienti diversi nell'ambito della stessa operazione, salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo. 

11. Qualsiasi accordo di trasferimento o di lavoro relativo a un'operazione conclusa a seguito della fornitura di servizi di agente di calcio dovrà specificare il nome dell'agente di calcio, il suo cliente, il numero di licenza FIFA e la sua firma. 

12. Un cliente può negoziare o concludere un'operazione senza incaricare un agente di calcio. In tal caso, ciò sarà esplicitamente indicato nel trasferimento in questione o contratto di lavoro. 

13. Qualsiasi clausola di un accordo di rappresentanza che: 

a) limita la capacità di un'individuo di negoziare e concludere autonomamente un contratto di lavoro senza coinvolgimento di un Agente di calcio; 

b) penalizza  un individuo che negozio e/o conclude autonomamente un contratto di lavoro senza il coinvolgimento di un agente di calcio, saranno nulli. 

14. Un accordo di rappresentanza può essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti se esiste una giusta causa. La parte che revoca o risolve un accorso di rappresentanza senza giusta causa deve risarcire l'altra parte per i danni che ne derivano. Si ha una giusta causa di risoluzione di contratto di rappresentanza quando una parte non può più ragionevolmente aspettarsi, secondo il principio della buona fede, di continuare il rapporto contrattuale per la durata concordata. Ciò include, ma non si limita alle seguenti situazioni: 

a) il ritiro o la sospensione della licenza di Agente di Calcio; 

b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività legata al calcio; 

c) il divieto di registrare nuovi giocatori, sia a livello nazionale che internazionale, per almeno in intero periodo di registrazione.