Art. 12 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione
1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dalla Federazione.
2. Il segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i regolamenti federali gli attribuiscono.