Art. 12 - Sistema di giustizia sportiva

1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport.

2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e, ove previsto dai rispettivi Statuti, agli Enti di promozione sportiva.