Art. 12 Uffici di Segreteria

1. La struttura amministrativa del Settore è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La Segreteria è diretta dal Segretario del Settore, che ne coordina le attività.

3. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi del Settore e cura altresì, secondo le direttive del Presidente del Settore e degli organi federali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi e di tutte le attività allo stesso attribuite, rispondendo operativamente ai competenti organi federali.

4. Il Segretario del Settore è nominato dal Presidente Federale, tra soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico‐professionali.

5. Al Segretario del Settore possono essere affiancati sino a due Vice Segretari, nominati con la stessa procedura di cui al comma precedente.

6. Il Segretario del Settore o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice, assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Presidenza, delle Commissioni del Settore.