Art. 120 Sospensione cautelare dell'attività del tesserato

1. Su richiesta del Procuratore federale, il Tribunale federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto ed attuale pericolo che il tesserato commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede, può disporre, per fatti di particolare gravità, in via cautelare, la sospensione da ogni attività del tesserato nei cui confronti è instaurato o è in corso un procedimento disciplinare.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 diviene inefficace dopo sessanta giorni dalla pronuncia, salvo motivata rinnovazione per una sola volta e per un periodo non superiore a sessanta giorni, da richiedersi prima della scadenza del periodo di sospensione inflitto ed a condizione che contestualmente sia stato proposto l'atto di deferimento. La proposizione del reclamo non ha effetti sulla sospensione.

3. Il Tribunale federale se, per ragioni di urgenza, non può convocare il soggetto interessato dalla misura cautelare, decide con decreto motivato e convoca le parti per l'audizione da effettuarsi entro tre giorni dalla comunicazione del decreto che, a seguito dell'audizione, sarà confermato o revocato.

4. In casi eccezionali legati all'impossibilità di formare un collegio in tempo utile per soddisfare le esigenze cautelari nel caso concreto, sulla richiesta del Procuratore federale provvede il Presidente del Tribunale Federale o un suo delegato, anche senza convocare l'interessato, con decreto motivato da confermare, modificare o revocare alla prima seduta utile da convocare non oltre quindici giorni dall'adozione del decreto.

5. Il decreto adottato dal Tribunale federale, entro sette giorni dalla sua comunicazione, può essere impugnato innanzi alla Corte federale di appello, la quale, concessi i termini a difesa e convocate le parti, decide nei successivi quindici giorni.
6. I periodi di sospensione già scontati devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.