Art. 124 Procedimenti Speciali
1. Il provvedimento di deferimento o di archiviazione, relativo alle fattispecie di cui all'art. 23, deve intervenire entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza delle dichiarazioni da parte della Procura federale.
2. Nei procedimenti relativi alla violazione dell'art. 85 delle NOIF, che scaturiscono da segnalazione da parte della COVISOC alla Procura federale, tutti i termini del procedimento disciplinare sono dimezzati.