Art. 13 – Cessione del diritto sportivo al Campionato di Serie A2
1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta congiuntamente dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le ore 12.00 del 6 giugno 2023.
2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il suo parere, su cui non è ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.
3. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2023 tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di Serie A2 e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile.
4. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 maschile potranno cedere il diritto sportivo relativo a tale Campionato in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2023/2024, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.
5. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.
6. La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A2 dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di Capitali Sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.
7. Tale società non potrà avere la sede e il campo di gioco in un Comune dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare i Campionati di SuperLega e di Serie A2. Deve intendersi che tale ultima disposizione non si applica nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno del medesimo Comune e cioè quando il numero delle Società di SuperLega e di Serie A2 presenti nel Comune non venga modificato. Nessun limite territoriale alla cessione è, invece, previsto, con riferimento alle Società aventi titolo di disputare il Campionato di Serie A3.
8. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili:
a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;
b)versamento in favore della Lega della somma di euro 25.000 (venticinquemila);
c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;
d) attestazione di riaffiliazione alla Fipav della società cedente;
e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;
f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;
g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società di Serie A;
h) quietanza attestante l'avvenuto saldo del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra relativi alla stagione sportiva 2022/2023 o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;
i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A Maschile che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.
9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A2, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.
10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra Società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai Campionati di SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).
11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alla precedente lettera a) e b) alle Società di SuperLega e Serie A3 che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, in quanto già facenti parte del Consorzio. Tali società, inoltre, potranno depositare la garanzia finanziaria prevista dall'art. 3, lettera i) di importo pari a 50.000 euro.
12. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.
13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione.
14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia.
15. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A2, la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Maschile.
16. Si precisa che una Società che cede il titolo sportivo di Serie A2 non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto di Serie A2.
17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 (la cui compagine sociale presenti elementi di continuità rispetto a quella della società cedente) e che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco: (i) non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo; (ii) non dovranno versare la somma di 25.000 euro prevista dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo; (iii) potranno depositare la garanzia finanziaria prevista dall'art. 3, lettera i) di importo pari ad 50.000 euro.
18. Ai fini del rilascio del parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione è obbligatorio allegare all'istanza di cui all'art. 13, comma 1, una dichiarazione dell'Organo di Controllo della Società cedente che certifichi l'ammontare dei debiti fiscali scaduti nei confronti dell'Erario, ivi compresi quelli oggetto di rateizzazione, alla data del 31/12/2022. Non potrà in nessun caso essere autorizzata la cessione del titolo qualora l'ammontare di tali debiti erariali scaduti alla data innanzi indicata sia pari o superiore al 20% del fatturato dei corrispettivi indicati nell'ultimo bilancio approvato dalla Società cedente (per le società iscritte al Consorzio a decorrere dalla stagione sportiva 2022/2023 si farà riferimento ai corrispettivi desumibili dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31/05/2023, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società e dall'Organo di Controllo) se non previa riduzione dell'esposizione entro il limite del 20%.
19. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.