Art. 13 – Cessione del diritto sportivo al Campionato di Serie A3 Maschile

1. La cessione del diritto sportivo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 comma quarto del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV potrà avvenire solo previo parere favorevole della Lega che dovrà essere richiesto al Consiglio di Amministrazione con istanza motivata sottoscritta congiuntamente dalla Società cedente e da quella cessionaria entro e non oltre le ore 12.00 del 6 giugno 2023. Per le sole società promosse nella terza e ultima fase dei Play Off di Serie B, il termine per la cessione del titolo sarà posticipato alle ore 12.00 del 14 giugno 2023.

2. Il Consiglio di Amministrazione formulerà il proprio parere discrezionale e vincolante su cui non è ammesso gravame, entro il 5° giorno successivo a quello delle scadenze dei termini di cui sopra.

3. In caso di parere favorevole, le Società richiedenti dovranno depositare, entro le ore 12.00 del 21 giugno 2023 (26 giugno 2023 per le sole Società che acquistano il titolo dalle neo promosse dalla terza fase dei Play Off tutta la documentazione richiesta dal presente Regolamento per l'iscrizione al Campionato di Serie A3 e, se si iscrivono per la prima volta alla Lega, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno depositare, entro gli stessi termini di cui sopra, la documentazione prevista dall'art. 5 dello Statuto per l'ammissione al Consorzio Lega Pallavolo Serie A Maschile. 

4. Le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 Maschile potranno cedere il diritto sportivo relativo a tale Campionato in favore di altro sodalizio affiliato alla FIPAV per la stagione 2023/2024, anche se retrocesso nella stagione precedente, alle sole condizioni previste dal presente articolo.

5. Le norme del presente articolo e i termini quivi previsti si applicheranno anche in caso di trasferimento di diritti non per cessione ma per fusione o assorbimento, o trasferimento della sede, sulla base di quanto previsto dal vigente Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FIPAV.

6. La Società richiedente il titolo di partecipare alla Serie A3 dovrà necessariamente essere costituita in forma di Società di capitali sportiva e dovrà avere il capitale sociale minimo previsto dal presente regolamento.

7. Tale Società non potrà avere la sede e il campo di gioco:

a) in un Comune dove già abbia sede di gioco un'altra Società già ammessa nella stagione precedente o in fase di ammissione a disputare il Campionato di Serie A3, a meno che non trattasi di capoluogo di regione.

b) in un Comune dove abbia già sede e campo di gioco un'altra Società avente titolo di disputare il campionato di SuperLega e Serie A2, anche se capoluogo di Regione, tranne che nel caso in cui la società esistente abbia prestato il proprio consenso scritto alla cessione.

Deve intendersi che tali disposizioni non si applicano nel caso in cui la cessione del diritto sportivo avvenga all'interno del medesimo Comune e cioè quando il numero delle Società di SuperLega e di Serie A3 presenti nel Comune non venga modificato.

8. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le Società richiedenti il diritto dovranno effettuare la procedura di ammissione al Campionato nei termini previsti dal presente regolamento e presentare, oltre a tutti i documenti previsti agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, per quanto compatibili:

a) copia dello statuto sociale vigente conforme alle norme di legge in vigore e alle direttive di Lega e della FIPAV;

b) versamento in favore della Lega della somma di euro 10.000 (diecimila);

c) versamento alla FIPAV della tassa di Diritti di Segreteria per acquisizione Titoli;

d) attestazione di riaffiliazione alla Fipav della società cedente;

e) richiesta di cessione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cedente con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale cessione;

f) richiesta di acquisizione del diritto sportivo sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società cessionaria con allegata la deliberazione dell'organo competente a norma di Statuto ad autorizzare il Legale Rappresentante ad effettuare tale acquisizione;

g) quietanza attestante l'avvenuto saldo dei debiti scaduti assunti dalla Società cedente nei confronti di altre Società di Serie A;

h) quietanza attestante l'avvenuto saldo del 100% del totale dei compensi lordi complessivamente pattuiti dalla Società cedente con tutti i tesserati della rosa della prima squadra della stagione sportiva 2022/2023 o idonea liberatoria rilasciata dai suddetti tesserati;

i) idonea liberatoria di altre Società di Serie A che vantassero crediti non scaduti nei confronti della Società cedente.

9. Scaduti i termini di cui al presente articolo, non potranno più avvenire, per qualsivoglia titolo, trasferimenti di diritti relativi al Campionato di Serie A3, anche per fusione e assorbimento o trasferimento della sede.

10. Nel caso avvenga una cessione dei diritti tra società aventi titolo a partecipare rispettivamente ai Campionati di SuperLega e Serie A2, non saranno richiesti i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b).

11. Non saranno, altresì, richiesti i documenti di cui alla precedente lettera a) e b) alle Società di Superlega e Serie A2 che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 in quanto già facenti parte del Consorzio.

12. La Commissione potrà richiedere alla Società cedente o a quella richiedente il diritto, ulteriore documentazione così come potrà porre a carico della Società richiedente l'onere del deposito di ulteriori garanzie finanziarie in base all'esame della documentazione depositata.

13. Il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione è presupposto per il deposito della documentazione di ammissione ma non costituisce diritto all'ammissione. 

14. L'omologa della cessione è subordinata al rispetto integrale di quanto previsto dal presente Regolamento, nonché dalle norme FIPAV in materia.

15. Per essere ammessa a partecipare al Campionato di Serie A3, la Società richiedente dovrà comunque, oltre a quanto previsto dal presente capo, rispettare tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento per la partecipazione ai Campionati di Serie A Maschile.

16. Si precisa che una Società che cede il titolo sportivo di Serie A3 non acquisisce il diritto ad essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciatarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del diritto di Serie A3.

17. Le Società che acquistano il titolo a partecipare al Campionato di Serie A3 (la cui compagine sociale presenti elementi di continuità rispetto a quella della società cedente) e che non trasferiranno in altra provincia sede sociale e impianto di gioco non saranno tenute ai limiti territoriali previsti dal presente articolo, nonché al versamento dei 10.000 euro previsti dalla sopra riportata lett. b) del presente articolo.

18. Eventuali richieste e/o pareri in ordine all'interpretazione del presente Regolamento saranno di competenza del Consiglio di Amministrazione della Lega salvo ratifica da parte della FIPAV.