Art. 13 – Provvedimenti sanzionatori

1. Provvedimenti di natura disciplinare - Le inosservanze da parte degli Atleti e dello Staff delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili anche dagli organi di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

2. Provvedimenti di natura amministrativa - Gli Atleti e lo Staff sono inoltre passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio Federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi. In particolare, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Squadre Nazionali dell'obbligo ad indossare e utilizzare esclusivamente le divise, le tenute per il tempo libero, l'abbigliamento tecnico e le calzature fornite dalla FIPAV, il Consiglio Federale della FIPAV, ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

a) per violazioni minori, intendendosi come tali l'utilizzo di materiale difforme, purché privo di marchi e/o loghi non autorizzati da FIPAV, in allenamento in condizioni di assenza di copertura dei media (televisione e stampa): riduzione per ogni singolo turno di allenamento dei premi e/o delle borse di studio maturate e maturande nella misura di Euro 1.000,00, importi rispettivamente elevati ad Euro 2.000,00 per le violazioni commesse in occasione di allenamenti durante VNL, Campionati Europei, Campionati Mondiali, Olimpiadi e altre Manifestazioni Internazionali;

b) per le violazioni commesse in tutte le competizioni durante il corso delle gare e in tutte le sue fasi, riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di euro 5.000 per ogni singola violazione;

c) per le violazioni riguardanti la promozione da parte degli Atleti o dello staff, direttamente o indirettamente anche per il tramite dell'utilizzo dei social network, di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati da FIPAV. durante il periodo della convocazione, riduzione dei premi e delle borse di studio eventualmente concessi nella misura di euro 5.000 per ogni singola violazione;

d) per le violazioni riguardanti l'utilizzo da parte degli Atleti o dello staff di materiale recante marchi e/o loghi non autorizzati da FIPAV nonché l'eventuale eliminazione o oscuramento del logo FIPAV e/o degli sponsor presenti sul materiale fornito da FIPAV il Consiglio Federale può disporre l'applicazione, in aggiunta alle sanzioni indicate alla lettera b) del presente articolo, dei seguenti provvedimenti:

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a manifestazioni nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;

- la revoca delle borse di studio.

3. I provvedimenti di cui al precedente punto 2. lettere a), b), c) e d) che determinano la riduzione dei premi e/o delle borse di studio, qualora gli importi già maturati dai singoli Atleti risultino incapienti, sono recuperati a valere sulle successive somme eventualmente deliberate allo stesso titolo dalla FIPAV a favore dei medesimi Atleti. 

4. I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti - in via amministrativa - in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la facoltà da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi; 

- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

5. I provvedimenti assunti dal Consiglio Federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli Atleti interessati a cura della Segreteria Generale a mezzo raccomandata a/r; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare a mezzo raccomandata a/r una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio Federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento. Avverso tale provvedimento è previsto il ricorso al Tribunale Federale nei modi e termini previsti dal Regolamento di Giustizia. 

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