Art. 13 Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;

b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;

c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed ef ficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;

d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.

3. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.