Art. 13 – Commissione esaminatrice
1. Per la valutazione della prova speciale, è istituita annualmente una Commissione esaminatrice formata da almeno tre componenti nominati dal Consiglio Federale, tra i quali il Presidente deve essere un esperto in materie giuridiche selezionato tra docenti universitari, avvocati iscritti all'albo forense da almeno cinque anni e magistrati.
2. La composizione della Commissione esaminatrice è pubblicata sul sito istituzionale della FIGC.