Art. 13 - Contabilizzazione dei Ricavi - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV
1. L'Ufficio Amministrazione provvede alla contabilizzazione dei ricavi di esercizio determinando, previo accertamento dei titoli e in base ai documenti giustificativi comportanti il diritto ad iscriverli in bilancio, l'esatta somma dovuta alla Federazione e il soggetto debitore.
2. Il ricavo è accertato quando, appurata la ragione del credito sulla base della lettera, del contratto o della deliberazione che stabilisca il diritto alla futura riscossione di una somma determinata, l'ammontare del relativo credito che viene a scadenza nell'esercizio in corso, è registrato nelle scritture contabili con imputazione al programma e alla voce del Bilancio di previsione cui è riferibile.
3. In caso di rilevazione di proventi relativi ad esercizi precedenti, gli stessi sono contabilizzati tra i "proventi straordinari" all'esercizio in corso.
4. I crediti sono riscossi tramite Istituto di credito cui è affidata la gestione del servizio di cassa e sono contabilizzati dall'Ufficio Amministrazione.
5. Le contabili di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione che attesta la regolarità della documentazione dell'incasso ovvero dai loro rispettivi delegati.
6. Le contabili di incasso contengono le seguenti indicazioni:
a) esercizio finanziario;
b) programma di bilancio;
c) voce economica e/o patrimoniale;
d) nome e cognome o denominazione del debitore ed eventuale codice meccanografico;
e) causale della riscossione;
f) importo in cifre e in lettere;
g) modalità di riscossione;
h) data di emissione.
7. Le contabili d'incasso sono cronologicamente registrate nell'apposito registro prima dell'inoltro all'Istituto cassiere.
8. L'Istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengano versate a favore della Federazione.
9. Gli incassi pervenuti direttamente alla Federazione devono essere subito versati all'Istituto cassiere al quale con periodicità non superiore a due mesi devono affluire anche gli incassi introitati tramite il servizio dei conto correnti postali.
10. Il Segretario Generale cura che tutti gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al versamento degli incassi siano puntualmente eseguiti.