Art. 13 - Contabilizzazione dei Ricavi - Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIPAV

1. L'Ufficio Amministrazione provvede alla contabilizzazione dei ricavi di esercizio determinando, previo accertamento dei titoli e in base ai documenti giustificativi comportanti il diritto ad iscriverli in bilancio, l'esatta somma dovuta alla Federazione e il soggetto debitore.

2. Il ricavo è accertato quando, appurata la ragione del credito sulla base della lettera, del contratto o della deliberazione che stabilisca il diritto alla futura riscossione di una somma determinata, l'ammontare del relativo credito che viene a scadenza nell'esercizio in corso, è registrato nelle scritture contabili con imputazione al programma e alla voce del Bilancio di previsione cui è riferibile.

3. In caso di rilevazione di proventi relativi ad esercizi precedenti, gli stessi sono contabilizzati tra i "proventi straordinari" all'esercizio in corso.

4. I crediti sono riscossi tramite Istituto di credito cui è affidata la gestione del servizio di cassa e sono contabilizzati dall'Ufficio Amministrazione.

5. Le contabili di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio, sono firmate dal Segretario Generale e dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione che attesta la regolarità della documentazione dell'incasso ovvero dai loro rispettivi delegati.

6. Le contabili di incasso contengono le seguenti indicazioni:

a) esercizio finanziario;

b) programma di bilancio;

c) voce economica e/o patrimoniale;

d) nome e cognome o denominazione del debitore ed eventuale codice meccanografico;

e) causale della riscossione;

f) importo in cifre e in lettere;

g) modalità di riscossione;

h) data di emissione.

7. Le contabili d'incasso sono cronologicamente registrate nell'apposito registro prima dell'inoltro all'Istituto cassiere.

8. L'Istituto cassiere non può ricusare l'esazione di somme che vengano versate a favore della Federazione.

9. Gli incassi pervenuti direttamente alla Federazione devono essere subito versati all'Istituto cassiere al quale con periodicità non superiore a due mesi devono affluire anche gli incassi introitati tramite il servizio dei conto correnti postali.

10. Il Segretario Generale cura che tutti gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al versamento degli incassi siano puntualmente eseguiti.