Art. 13 - Esecutività delle decisioni - FIPAV -

1. Le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia della FIPAV sono immediatamente esecutive anche se non definitive;

2. La presentazione o la pendenza di qualsiasi mezzo di impugnazione non sospende l'immediata esecutività della decisione;

3. Il Presidente dell'organo di giustizia competente a decidere sull'impugnazione, ove sussistano circostanze particolarmente gravi, può disporre, su istanza di parte, la sospensione in tutto od in parte dell'esecuzione;

4. In caso di riforma o di annullamento della decisione impugnata sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti già eseguiti interamente o parzialmente, ferma restando la indifferenza ai fini della recidiva.