Art. 13 – Il Collegio dei Revisori e la Società di Revisione

1. Il Collegio dei Revisori è eletto dall'Assemblea ed è composto da un Presidente, da due revisori effettivi e da due supplenti, che devono tutti possedere i requisiti previsti per i sindaci di società di capitali. Essi rimangono in carica per la durata di un quadriennio olimpico. La cessazione dei Revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio dei Revisori è stato ricostituito. Le elezioni del nuovo Collegio dei Revisori, scaduto il quadriennio olimpico, devono svolgersi – in ogni caso – almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva della F.I.G.C.

2. Non possono essere eletti quali componenti del Collegio dei Revisori, e se eletti decadono d'ufficio, coloro che svolgono qualunque altra funzione, diretta o indiretta, in favore del C.O.N.I., di istituzioni calcistiche, di Società Associate, degli azionisti di riferimento e delle controllate delle Società Associate, del gruppo di appartenenza delle Società Associate, di altra Lega professionistica o si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

3. I revisori possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea.

4. In caso di impossibilità permanente o di lungo periodo ad esercitare utilmente le funzioni, di rinunzia o di decadenza di un revisore, subentrano i supplenti in ordine d'età. I nuovi revisori restano in carica fino alla successiva Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e dei revisori supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori. I nuovi nominati decadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori la presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal revisore più anziano per età.

5. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dal primo comma dell'art. 2403 del cod. civ. Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. Il Collegio dei Revisori deve riferire all'Assemblea sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri.

7. Il controllo contabile è affidato a una Società di Revisione scelta tra le primarie società di revisione. L'incarico di revisione legale dei conti ha la durata di un quadriennio olimpico. In caso di cessazione dall'incarico della Società di Revisione prima della naturale scadenza, il Consiglio convoca senza indugio l'Assemblea per il conferimento del nuovo incarico.