Art. 13 – Potestà disciplinare
1. Spetta alla Commissione Federale Agenti Sportivi di esercitare la potestà disciplinare e di irrogare le rispettive sanzioni.
2. Spetta alla Commissione CONI Agenti Sportivi la potestà di annullare, confermare o riformare le sanzioni irrogate dalla Commissione Federale Agenti Sportivi.
3. Il procedimento disciplinare è regolato al Titolo III del presente Regolamento.