art. 13 Principi di Giustizia

Gli statuti degli Enti devono assicurare il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
In particolare devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del "fair play", la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione.

A tal fine devono essere istituiti specifici organi di giustizia sportiva che garantiscano lo svolgimento delle funzioni inquirenti e che assicurino l'impugnazione delle decisioni di primo grado.
Eventuali controversie che contrappongono un Ente a soggetti affiliati, tesserati o licenziati sono di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI a condizione che sia espressamente previsto nello Statuto dell'Ente.

Gli statuti possono prevedere l'obbligo degli affiliati e dei tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività associativa, di devolvere l'esclusiva competenza ad un Collegio Arbitrale, costituito secondo le norme di legge.
Gli Statuti possono inoltre prevedere la competenza dell'Organo di Giustizia in ordine al ricorso alla conciliazione delle parti, preliminarmente all'avvio della procedura arbitrale.