Art. 13 Principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche

1. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate devono elencare nei rispettivi statuti le discipline sportive praticate. L'introduzione di nuove attività sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta una modifica dello statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del C.O.N.I. ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 5, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n.15/04.

2. In considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla Legge 23/3/1981, n. 91 e successive modificazioni.

3. L'istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l'attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

4. Per rendere possibili i controlli ed i conseguenti provvedimenti, successivamente all'adozione da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. di deliberazioni relative ai criteri ed alle modalità dei controlli sulle società professionistiche di cui all'art. 5, lett. e) bis, del D. Lgs. n. 15/04 ed all'art. 6 dello Statuto del C.O.N.I., le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Associate sono tenute ad inviare, oltre agli atti alla cui trasmissione sono obbligate per legge, tutti i documenti e le informazioni di cui il C.O.N.I. e gli organi dallo stesso preposti al controllo facciano richiesta, sempre che non esista uno specifico divieto di legge.