Art. 13 - Sostituzione dei Consiglieri Federali d’area e dei Consiglieri Federali Nazionali

A) in caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale d'area, subentrerà il primo dei non eletti dell'area di riferimento. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso genere, nell'area di riferimento. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

B) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera A, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica ai Comitati interessati, con invito per ogni singolo Comitato a designare, mediante delibera del direttivo e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dallo stesso Comitato, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva riservata all'area di competenza e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale d'area eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico

C) In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, nel corso del quadriennio, di un Consigliere Federale Nazionale, subentrerà il primo dei non eletti a base Nazionale. Qualora il Consigliere federale sia di genere diverso da quello della maggioranza degli altri Consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti dello stesso genere, a base Nazionale. In ogni caso, il subentro è consentito a condizione che il subentrante abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dal primo eletto.

D) Nel caso in cui non ricorrano le condizioni di cui alla lettera C, si procede come segue:

1) la Segreteria della L.N.D., entro 5 giorni dalla avvenuta conoscenza delle dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo, comunica la cessazione dalla carica a tutti gli enti interessati, con invito per ogni ente a designare, mediante delibera del proprio consiglio e con l'accreditamento di almeno la metà più uno dei delegati assembleari espressi dal singolo ente, gli aspiranti alla candidatura entro i successivi 15 giorni.

2) la Segreteria Federale, ricevute le designazioni, invita la LND a convocare l'assemblea elettiva nazionale e pubblica le candidature che hanno raggiunto il numero minimo di designazioni previsto dall'art. 8, secondo le modalità e le tempistiche fissate dall'art. 21, comma 4 dello Statuto federale;

Il Consigliere Federale Nazionale eletto resterà in carica sino al termine del quadriennio olimpico