Art. 13 ter – Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell’etica sportiva
2. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI aventi diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera u), tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità, nonché gli avvocati del libero foro patrocinanti dinnanzi alle magistrature superiori da almeno venticinque anni. La Commissione opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati.
3. La Commissione:
a) formula pareri e proposte alla Giunta Nazionale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI;
b) svolge la procedura comparativa prevista dall'art. 12 bis, comma 7 e, sentite le Federazioni, la procedura comparativa prevista dall'art. 3 bis, comma 2, lettera ii.) dei Principi di Giustizia sportiva del CONI, assicurando che la selezione soddisfi anche i seguenti elementi: i.) diversificazione delle competenze giuridiche di ambito; ii.) coesistenza dei generi e delle diverse categorie professionali previste dall'art.12 bis, comma 6, dello Statuto CONI; iii.) rinnovamento generazionale; iv.) eterogeneità geografica;
c) indica alla Giunta Nazionale una lista di nominativi per i componenti degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti in posizione di autonomia e di indipendenza presso il CONI;
c1) Vista l'emergenza dovuta alla pandemia in atto da COVID-19 ed in considerazione della comprovata difficoltà di funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport a causa della carenza di organico, su istanze del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, nelle more della definizione della procedura comparativa di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, individua nel numero massimo dieci, ulteriori componenti del Collegio di Garanzia dello Sport in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 bis, comma 6, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI. Tali ulteriori componenti sono nominati ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. u1) - ii) e dell'articolo 12 ter, comma 3, e decadono allo scadere del mandato dei componenti ordinari.
d) può adottare, nei confronti dei soggetti iscritti al Registro unico dei Giudici dello sport previsto e disciplinato dall'articolo 3bis dei principi di giustizia sportiva e comunque nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 3 dei principi della giustizia sportiva, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso della violazione dei doveri di indipendenza, autonomia e riservatezza previsti dallo Statuto CONI e dal Codice della Giustizia sportiva, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre grave ragioni lo rendano comunque indispensabile. Nei confronti dei soggetti previsti dall'art. 3 dei principi della giustizia sportiva, è necessaria la preventiva istanza del Procuratore generale dello sport.
4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione di Garanzia degli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva si avvale di uffici e di personale indicati dal CONI.