Art. 13 – Tribunale Nazionale Antidoping

1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito il Tribunale Nazionale Antidoping quale organismo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

2. La composizione e il funzionamento del Tribunale Nazionale Antidoping sono regolamentate e disciplinate dalle vigenti Norme Sportive Antidoping del CONI, secondo il principio di autonomia e indipendenza dell'Organo.