Art. 13 - Tutela del segnalante e segnalazione

1. La FITP garantisce la riservatezza del segnalante, nei casi in cui la fonte della segnalazione sia identificata o identificabile, agisce in modo da garantire che essa non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente). Parimenti, è facoltà del segnalante e dei dichiaranti richiedere che le proprie dichiarazioni non siano verbalizzate e trasmesse all'Ufficio del Procuratore federale o ad altro organo. Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata la responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

2. Al fine di favorire le segnalazioni anche di situazioni di abuso e di pericolo attuali, è istituito il servizio di segnalazione sul sito internet istituzionale della FITP in una collocazione di agevole accesso e, in ogni caso, con collegamento alla relativa pagina accessibile dalla pagina iniziale.

3. L'Ufficio per la tutela riferisce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio federale il resoconto delle segnalazioni ricevute, ivi incluso quanto direttamente riscontrato. Le segnalazioni pervenute ai sensi del comma precedente sono inoltre messe a disposizione dell'Ufficio del Procuratore federale e degli organi eventualmente competenti in ragione del contenuto della segnalazione.

4. La FITP garantisce l'effettivo coordinamento del servizio di segnalazione con le procedure e i Regolamenti federali, ivi compreso il Codice etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001.