Art.13 – Ufficiali di gara - Statuto Federazione Italiana Pallavolo -

1. Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di pallavolo per assicurarne la regolarità.

2. Gli ufficiali di gara, inquadrati dalla FIPAV nelle rispettive categorie nazionali con autonomia tecnica, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.