Art. 130 Rapporti con la Procura generale dello Sport
1. Il Procuratore federale deve avvisare la Procura generale dello sport di ogni notizia di illecito sportivo ricevuta, dell'avvio dell'azione disciplinare, della conclusione delle indagini, della richiesta di proroga, del deferimento di tesserati e affiliati nonché della intenzione di procedere all'archiviazione.
2. La Procura federale coopera con la Procura generale dello sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini.
3. Nei casi di avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 quater dello Statuto CONI.