Art. 133 Altri organi in materia disciplinare
1. Oltre a quanto previsto dal Codice, nell'ambito della Federazione operano i seguenti organi in materia disciplinare:
a) la Commissione federale di garanzia;
b) gli organi disciplinari dell'AIA per le infrazioni commesse dagli appartenenti all'Associazione stessa secondo le norme del relativo regolamento;
c) la Commissione disciplinare presso il Settore tecnico.
2. Qualora nel corso di procedimenti disciplinari emergano violazioni regolamentari di competenza degli organi di cui al comma 1, lett. b), gli organi di giustizia sportiva trasmettono copia degli atti al Procuratore arbitrale per il seguito di competenza.