Art. 134 Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche
1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio federale.
2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare:
a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;
c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva.
3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell'accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.
4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:
a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;
b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l'arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.