Art. 135 Procedimento arbitrale

1. Il procedimento arbitrale si svolge nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento della Camera arbitrale. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile. In ogni caso, sono attuati il principio del contraddittorio ed i principi di imparzialità, parità di trattamento e speditezza. L'organo arbitrale decide secondo lo Statuto, il Codice, le NOIF e le altre norme federali nonché secondo le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

2. L'organo arbitrale, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, oltre a disporre le necessarie regolarizzazioni documentali, trasmette gli atti alla Procura federale per l'eventuale deferimento delle società o dei tesserati al competente organo di giustizia.