Art. 136 Esecutività e adempimento delle decisioni arbitrali

1. La Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali della Camera arbitrale e da quelli costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza.

2. Decorsi venti giorni senza che la parte obbligata abbia adempiuto, l'altra parte potrà richiedere al Consiglio federale che venga dichiarato lo stato di morosità e l'adozione di ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività al lodo.
3. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti delle affiliate o dei tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso alla Procura federale per gli adempimenti di competenza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare.

4. L'eventuale impugnazione del lodo dinanzi all'autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell'esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità.
5. La Federazione può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività ai lodi anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.