Art. 137 Sanzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, commi 6 e 7, il tesserato nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare, considerate ufficiali dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.
3. Non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
c) squali fica del campo di gioco per una giornata di gara;
d) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica; provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00 per le società partecipanti ai campionati di eccellenza, promozione, prima categoria e regionali del calcio a cinque e del calcio femminile.