Art. 138 Giudice competente e gradi di giudizio

1. Le infrazioni che riguardano l'attività agonistica sono giudicate:
a) in primo grado, dal Giudice sportivo territoriale presso i Comitati regionali, provinciali e locali;
b) in secondo grado, dalla Corte sportiva di appello territoriale che giudica avverso le decisioni di primo grado del Giudice sportivo.
2. Il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato regionale.
3. Il Tribunale federale a livello territoriale del Comitato regionale Trentino-Alto Adige è articolato in due sezioni a ciascuna delle quali è preposto un Presidente: una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Trento e una sezione con competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato provinciale autonomo di Bolzano.

4. Le violazioni al Codice considerate illeciti sportivi e oggetto di deferimento da parte della Procura federale, nonché le infrazioni che comportano un deferimento da parte della Procura federale, sono giudicate:
a) in primo grado, dal Tribunale federale a livello territoriale;

b) in secondo grado, dalla Corte federale di appello che giudica avverso le decisioni di primo grado del Tribunale federale.