Art. 139 Procedimenti innanzi agli organi di giustizia sportiva

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, ai giudizi di cui all'art. 138, comma 1, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II.

2. Ai giudizi di cui all'art. 138, comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo IV, Capo I, nella parte relativa al Tribunale federale a livello territoriale, e Capo II relativo alla Corte federale di appello.