Art.14 – Fusione alla FIPAV: nozione, requisiti, procedimento
1. La fusione consiste nella costituzione di una nuova società o associazione sportiva attraverso l'unione di due o più società o associazioni sportive precedentemente esistenti.
2. La fusione è ammessa solo tra associati aventi sedi nella medesima Provincia salva deroga del Consiglio Federale che può essere concessa solo quando, congiuntamente:
a) tutti gli associati interessati abbiano sede in Province contigue della medesima Regione;
b) sussistano validi motivi di natura tecnico-sportiva e geografica.
3. La fusione richiede:
a) la regolare affiliazione di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
b) la delibera dell'organo statutario competente di tutti gli associati partecipanti alla fusione;
c) il consenso, manifestato per iscritto, di almeno la metà degli atleti vincolati con ciascuno degli associati partecipanti alla fusione alla fine della stagione agonistica precedente, individuati in base alle risultanze in possesso dell'Ufficio Tesseramento FIPAV.
4. La fusione deve essere effettuata entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Federale.
5. La fusione è efficace nei confronti della FIPAV solo se è stata da questa approvata con deliberazione del Consiglio Federale.